venerdì 25 agosto 2017

Direttive suntuarie

Le leggi suntuarie, deriva dalla parola latina “sumptus” ossia spesa e sono delle direttive che nascevano con l'intento di reprimere, o almeno scoraggiare, l'ostentazione del lusso eccessivo specialmente da parte delle classi dominanti. Le direttive (che sarebbe il termine più corretto) ponevano tassativamente dei limiti al lusso. Queste rappresentarono il ripetitivo tentativo dell'autorità di ovviare all'esibizionismo che si stava diffondendo.
Uno degli intenti di queste leggi, aveva come obbiettivo anche dei risvolti psicologici, quello di trasformare, partendo dall'osservare la legge, la scelta di una certa moderazione dell'uso di ornamenti preziosi sia nell'abbigliamento maschile che femminile. Questo accadde anche per delle ragioni economiche, di moralità pubblica e di opportunità politico-sociale.
Stabilivano tassativamente il tipo e il numero di ornamenti che era lecito indossare, rispettivamente dall'uomo e dalla donna maritata. Si pensava di convincere l'opinione pubblica che con un abbigliamento relativamente modesto e banchetti meno sfarzosi non sarebbero stati più intesi come sintomo di decadenza economica e sociale, bensì visti come un debito ossequio alla volontà regale.
Le prime disposizioni suntuarie, sono state sancite dalla Grecia, con la volontà di colpire lo sfarzo dei funerali e dei banchetti e risalgono all'età delle legislazioni. Mentre a Roma nel 215 a, C. era stata prolungata la "Lex Oppia" ovvero lo stato reagì contro gli eccessi del lusso, specialmente nell'abbigliamento limitando gli sprechi. In seguito ci furono altre leggi come quella promulgata da Giulio Cesare, "Lex Iulia" da Tiberio e intendeva proibire la seta agli uomini sostituendola alla lana che si pensava fosse più virile. Successivamente fu l'editto di Diocleziano del 301, di Arcadio ed Onorio nel 397.
Ricomparvero in Italia soltanto nel XIII secolo, le ordinanze contro il lusso che occuparono un posto significativo nelle legislazioni comunali. In particolare a Bologna e Perugia si era cercato di limitare il fasto durante le nozze.
Questi divieti e le regolamentazioni erano ispirati ad un concetto di uguaglianza che però è rimasto solo teorico. I principi iniziali erano quelli della libertà completa o dall'impedimento meno severo per le classi più elevate e disposizioni più dure per quelle subalterne. In alcuni casi si sono visti proclamare leggi e vietare il lusso soltanto a quella borghesia che ormai arricchita dal commercio e dall'artigianato poteva competere con i signori.
Il numero delle leggi emanate in Italia crebbero fino al Settecento per scomparire quasi del tutto nell'Ottocento.
Nella Cronaca dello statuto fiorentino del 1330, ricordato dal Villani, si racconta un episodio in cui viene citato il bottone: “Nel detto anno, - egli dice - per calen d'Aprile, essendo le donne di Firenze molto trascorse in soperchi ornamenti di corone e di ghirlande d'oro e d'argento, e di perle e pietre preziose, e reti e intrecciatoi di perle (fili di perle intrecciati che ornano il capo) e altri divisati ornamenti di testa di grande costo, e simile di vestiti intagliati di diversi panni e di drappi rilevati di seta e di più maniere, con fregi e di perle e bottoni d'argento dorato ispesso a quattro e sei fila accoppiati insieme, e fibbiali di perle e di pietre preziose al petto con diversi segni e lettere”.
Ma questi ordinamenti non valevano per tutti i ceti sociali, infatti i cavalieri, i giudici, che dovevano dare loro l’esempio e i medici, potevano portare i bottoni dorati.
Le leggi suntuarie vennero imposte anche verso l'uso inappropriato ed eccessivo dei bottoni ed ecco
qui sotto un accenno con la data e il luogo e a volte chi le ha imposte.
Le leggi suntuarie:
  • I bottoni devono essere simmetrici;
  • 1274, a Siena, lo Statuto suntuario consente un massimo di cinque bottoni di perle a guarnizione della guarnacca e fissava una multa di 100 lire ai trasgressori;
  • 1282, dal Concilio di Tarragona, fu proibito ai chierici di indossare i bottoni d'oro, d'argento o di qualsiasi altro materiale;
  • 1297, a Cremona, lo Statuto prevedeva di vietare agli uomini di portare più di cinquanta bottoni d'argento o di corallo;
  • 1300, a Lucca sono vietati i bottoni d'oro e non dovevano superare i sei, per allacciare i mantelli;
  • 1334, a Venezia la legge emanata dal Senato prescriveva che gli uomini superiori ai dieci anni di età non potevano ornare i propri indumenti con passamanerie, ricami, perle, oro e argento, ma con peroli d'argento;
  • 1335, a Bologna era proibito l'uso di bottoni d'oro che luccicavano al collo e alle maniche delle vesti. La normativa concedeva l'uso di questo accessorio fino a tre once d'oro o d'argento, ma non su abiti con ricami di figure o lettere. Questo restrizione non valeva per le donne dei cavalieri e dei dottori;
  • 1343, a Siena, erano permessi i bottoni se allacciati alle maniche o al petto;
  • 1355, a Firenze, erano proibiti quelli smaltati, di perle, di pietre preziose, decorati, con l'occhiello mancante e l'abbottonatura non doveva superare il gomito;
  • 1377 a Bologna prevede una serie di limitazioni nel l'uso dei bottoni e devono rispettare un certo numero e peso specifico per essere applicati sull'abbigliamento;
  • 1396, a Milano sono vietati i bottoni d'oro a tutti coloro che non erano cavalieri o dottori in legge o in medicina;
  • 1415, a Firenze le donne non potevano concedersi affibbiature ed abbottonature d'argento superiori al valore di 40 soldi (“La donna non possa, ardisca e presuma portare più argento che una libbra d'imbottonatura”);
  • 1453, a Bologna era vietato alle donne di colore le quali conducevano un'“opera rusticalia” vesti e ornamenti di seta, panni di grana e di tessuto cremisi. Potevano dare sfarzo di bottoni o ornamenti in argento per otto once, ricami, frange valutate al massimo tre lire per veste;
  • 1546, a Firenze le donne fiorentine maritate potevano portare i bottoni d'oro, ma non dovevano superare il valo di scudi 15;
  • 12 luglio 1549, in Francia, re Enrico II regolamenta il numero e il posto in cui collocare i bottoni di chiunque;
  • 1565, a Milano, alle nobildonne viene vietato gli abiti.cpn bottoni, rosette o altro ornamento in oro battuto, cristallo, perle e gioie;
  • 1562, a Firenze:
    • Dalle donne maritate et portare al collo una collana d'oro, di valuta al più di scudi 50, non passando nel pregio della fattura di scudi 5. Et oltre a tale catena, un vezzo di bottoni d 'oro, o carcame o altra ca ten uzza, di valuta al più di scudi 15, et la fattura di scudi 4;
    • Della fanciulla non maritata sia prohibito a una fanciulla non maritata, ancorché fìzsse figliuola di padre nobile et statuale, portare veste per di sopra o per di sotto, fuori o in casa, di velluto, dipelpa, di domasco et di raso, oltre alla prohibitione generale : possa nondimeno usare il medesimo fornimento, che le donne maritate possono, nelle veste di sotto. Se li permette ancora portare in capo una grillanda d'oro, di valuta al più di scudi 6; et una catena over carcame di bottoni d'oro o di grana ti, senza smalto, non passando in detta catena o carcame, insieme con la fattura, la valuta di scudi 12;
    • La donna contadina, che babita nel contado di Fiorenza et lavora la terra et l'altru1 possessioni o le sue, in qualunque modo, oltre la prohibitione generale, non possa portare drappo, né seta di cosa alcuna, né panno di grana, né di chermisi. Possa nondimeno portare in capo rete et scufifie di seta, nastro di seta, cintolo di seta, et al collo uno vezzo di bottoni d'argento, il quale in tutto non ecceda la valuta di lire 12;
    • Le meretrici, cantoniere et fèmine di partito, che habiteranno la città, oltre la prohibitione generale non possino portare veste alcuna di seta o drappo, salvo et eccetto le veste per di sotto, purché sieno di drappo non prohibito. Possino nondimeno portare al collo una catena d 'oro di valuta al più di scudi 20, et dua anella d'oro con quelle gioie che piacerà loro. Et in capo non possino portare fazzoletto né sciugatoio d'accia, ma un bonetto overo berretta con punte d'oro, medaglie o piuma, alor voluntà, etpendagli alle orecchie;*
  • 1583, a Parigi, Enrico III istituì una legge per promulgare la produzione di bottoni in smalto;
  • 1586, a Roma, veniva proibito alle donne di ornare gli indumenti con rosette, bottoni, puntali né in d'oro e neppure in argento, gioie, perle sia vere che false o di smalto;
  • XVI secolo, in Inghilterra, Elisabetta I mette in auge i bottoni sui polsi delle uniformi militari per ovviare la rozza operazione dei soldati di pulirsi il naso con la manica;
  • XVII secolo, nel Connecticut, chiunque indossasse bottoni d'oro o d'argento veniva tassato;
  • 20 Agosto 1644, a Venezia, tutti gli indumenti sono obbligati ad avere i polsi delle maniche rifinite con i bottoni;
  • 1644, a Venezia, il Magistrato delle Pompe stabilì che i predetti indumenti dovevano avere tutti le maniche senza i bottoni d'oro;
  • 25 settembre 1694, in Francia, Re Luigi XIV con il consenso del Consiglio di Stato del 14 Giugno 1695 proibì alle donne l'uso dei bottoni ricoperti di lana, ruvida al tatto, cupi di colore; che avevano secondo lui, qualcosa di monacale, di fratino e severo. Infatti lui privilegiava la seta e minacciava con una multa alle femmine che usavano bottoni in lana e il carcere ai sarti e alla modiste che ardivano impiegare negli abiti femminili altri bottoni diversi da quelli in seta. Ma adoperavano comunque bottoni secondo il caso, la forza d'inerzia o quella dell'impulso. Le donne condannarono i bottoni di lana nei recessi più intimi dell'abbigliamento. La battaglia dei bottoni durò poco poiché l'Inghilterra,esportatrice di lana, si preoccupò dei danni ricevuti dalla legge emanata e cercò delle trattative diplomatiche con la Francia la quale dopo qualche diverbio, fece un compromesso, introducendo la seta francese sulla parte esterna e lana inglese su quella interna dei bottoni;
  • 1688-1727, in Gran Bretagna, la realizzazione di bottoni in stoffa è stata vietata per proteggere l'industria dei metalli, ma il decreto è stato ampiamente ignorato.
  • In Inghilterra durante il regno di Charles II (in carica 1660-1685) e il successivo vale a dire quello di William III e Mary II (in carica 1689-1702) era vietata l'importazione dei bottoni stranieri. Qualora qualcuno era intenzionato a trasgredire questa legge c'era da pagare una penale di £ 100 per l'importatore e £ 50 per il venditore. William III condanna i bottoni in legno, stoffa o rivestiti. La regina Anne aveva ribadito in maniera imprescindibile la sua disapprovazione per i bottoni in stoffa, e altri materiali, infatti nessun sarto o alcuna persona doveva utilizzarli, farli, venderli, fissarli, utilizzarli e legarli su qualsiasi indumento, per tale trasgressione si doveva versare £ 5 a dozzina;
  • 1694, in Inghilterra, il re William III e la regina Mary II hanno emanato una legge che impediva di importare tutti i bottone realizzati con qualsiasi materiare peloso come la lana e il crine;
  • Gennaio-Febbraio 1703, a Viterbo, è stata emanato questo Decreto Legge che specificava cosa dovevano indossare le donne con meno di 100 scudi di dote: “In quanto poi alle persone ordinarie e che non haveranno scudi cento di dote, una veste di roverso di Fossembruna o burattone, ò altra robba simile di poco prezzo senza portare vezzo di gioie,ma solamente un picciol vezzo di granate con bottoncino d'oro che non passi la spesa di scudo uno, et un solo anello sposareccio di valuta di giulij quindici”.
  • 16 Gennaio 1712, in Francia il re e il Consiglio di Stato hanno messo un altro divieto ai sarti di utilizzare i bottoni in corno, tanto di moda in quel periodo;
  • 1717, in Francia è stato istituito un regolamento in cui ai bottonieri era vietato produrre i bottoni in altri materiali al di fuori di quelli in rame dorato e gli orafi, invece, potevano realizzare quelli in argento;
  • 1721, in Inghilterra, i bottoni ricoperti di stoffa erano vietati, ma sostituiti con quelli in metallo. Lo statuto prevede infatti, che tutti gli indumenti con i bottoni in stoffa esposti in vetrina o persino indossati da persone private potrebbero essere sequestrati e multati per 40 anni. Un metodo ingegnoso per estorcere informazioni da privati cittadini e trovare chi trasgrediva tale regolamento era l'estorsione offrendo a loro del denaro. Questo era un sistema per incentivare il commercio dei bottoni in metallo;
  • 7 giugno 1780, in Italia, veniva vietata qualsiasi tipologia di importazione di bottoni e anime;
  • 1800-1830, in Francia Napoleone diede il divieto di esportazione inglese di smalto decretando la fine del commercio con la Gran Bretagna;
  • XIX secolo, in Gran Bretagna e in Irlanda, la regina Vittoria (1818-1901), quando rimase vedova diede inizio alla moda del lutto di corte, eliminando tutti i gioielli e sostituendoli con una pasta di vetro Jais) nero lucido;
  • 1942 in Gran Bretagna, durante la Seconda guerra mondiale, venne lanciato il programma Utility che stabiliva criteri ben precisi per la realizzazione dell'abbigliamento, vennero limitati anche l'uso di bottoni, il massimo era di cinque. Per questo progetto collaborarono anche alcuni stilisti come Normann Hartnell, Hardy Amies e Digby Morton.


*CARNESECCHI CARLO, Donne e lusso a Firenze nel secolo XVI cosimo I e la sua legge suntuaria del 1562 di Firenze stabilimento pellas Cocchi & Chiti successori 1902, cit. p.41.



Bibliografia e Sitografia

BELFANTI CARLO MARCO E GIUSBERTI, Storia d'Italia, Annali 19, La moda, Giulio Einaudi ed. 2003
BETTONI BARBARA, Da gioielli ad accessori alla moda. Traduzione e innovazione nella manifattura del bottone in Italia dal tardo Medioevo a oggi, Marsilio Editore, 2013
DE BUZZACCARINI VIITTORIA E MINICI ISABELLA ZOTTI, Bottoni & Bottoni, Zanfi, Modena, 1995, 2 ed.
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, Guardaroba Medievale, Il Mulino, Bologna, 1999
FERRIGNI PIETRO COCCOLUTO, I bottoni nell'arte e nella storia, Colonnesse, Napoli, 1993, 2 ed.
ROSITA LEVI PIZETSKY, Il costume e la moda nella società italiana, Einaudi,Torino, 1978
JONES W. UNITE, The Button industry, Sir I. Pitman & Sons, Londra, 1946.
CARNESECCHI CARLO, Donne e lusso a Firenze nel secolo XVI cosimo I e la sua legge suntuaria del 1562 di Firenze stabilimento pellas Cocchi & Chiti successori 1902, 
https://archive.org/stream/cosimoielasualeg00carnuoft/cosimoielasualeg00carnuoft_djvu.txt
DE BRUSLONS J. SAVARY , Dictionnaire Universel de Commerce, Tomo primo, A-E, Geneve, 1742,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55968180.r=dictionnaire+savary+des+bruslons+1742.langEN
http://mda-arte.blogspot.it/2012/06/le-leggi-suntuarie-o-la.html